cig e cigo... in pillole

CIGS


La cassa integrazione guadagni straordinaria è un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione.

 

A CHI SPETTA:

Spetta agli operai, impiegati e quadri, in caso di ristrutturazione, di riorganizzazione, di conversione, di crisi aziendale e nei casi di procedure concorsuali, delle:

imprese industriali anche edili, imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dei servizi di pulizia. Esse devono avere occupato più di 15 dipendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda;

imprese commerciali, di spedizione e trasporto e agenzie di viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione e lavoro;

imprese di vigilanza.

Non si può chiedere l'intervento straordinario per le unità produttive per le quali è stato richiesto, per lo stesso periodo, l'intervento ordinario.

 

LA ROTAZIONE:

La scelta dei lavoratori da porre in Cassa integrazione deve essere effettuata in base al criterio della rotazione tra coloro che svolgono le stesse mansioni.

Se l'azienda non ritiene di poter applicare la rotazione, deve indicarne i motivi nella domanda di ammissione al trattamento speciale di Cassa integrazione.

 

LA DOMANDA:

Deve essere presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

La domanda deve contenere il programma di risanamento che l'impresa intende attuare, il progetto di ristrutturazione o riconversione aziendale, il conto economico e la situazione patrimoniale dell'ultimo triennio.

 

L'IMPORTO:

L'importo corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non svolte.

L'importo del trattamento straordinario non può però superare un limite massimo mensile (per il 2009 tale importo è di € 886,31; il limite è elevato a € 1.065,26 in caso di retribuzione mensile superiore a € 1.917,48).

Tali importi sono ridotti di un'aliquota pari al 5,84%.

I periodi di Cassa integrazione guadagni sono utili per il diritto e per la misura della pensione.

 

PER QUANTO TEMPO:

La Cassa integrazione straordinaria dura al massimo 12 mesi per le crisi aziendali, 24 mesi per la riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale, 18 mesi per i casi di procedure esecutive concorsuali. Gli interventi ordinari e straordinari non possono nel complesso superare 36 mesi in un quinquennio. Sono peraltro intervenute varie disposizioni di legge, anche a carattere transitorio, che hanno modificato i limiti temporali suddetti.

 

SOSPENSIONE E DECADENZA:

Se il lavoratore in CIGS svolge contemporaneamente attività retribuita senza averne prima dato notizia alla propria sede dell'Inps, decade dal diritto alla prestazione.

In caso di comunicazione preventiva, la prestazione viene sospesa per il periodo di lavoro.

 

 

CIGO


La cassa integrazione guadagni ordinaria è un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione.

 

A CHI SPETTA:

La cassa integrazione guadagni ordinaria spetta agli operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere e delle imprese industriali e artigiane del settore edile e lapideo, esclusi gli apprendisti, in caso di sospensione o contrazione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute a:

eventi temporanei e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;

situazioni temporanee di mercato.

 

LA DOMANDA:

Le imprese devono presentare la domanda alle Sedi dell'Inps, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

 

L'IMPORTO:

 Corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.

L'importo del trattamento ordinario non può però superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno (per il 2009 è di € 886,31 ed è elevato a € 1.065,26 in caso di retribuzione mensile superiore a € 1.917,48).

Nel settore edile e lapideo, quando la CIG è stata determinata da eventi metereologici, il limite è incrementato del 20% (per il 2009 è di 1.063,57 ed è elevato a € 1.278,31 in caso di retribuzione mensile superiore a € 1.917,31).

I periodi di Cassa integrazione guadagni sono utili per il diritto e per la misura della pensione .

 

PER QUANTO TEMPO?

La cassa integrazione può essere concessa per un massimo di 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi. In determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

Per le imprese edili e per quelle del settore lapideo la durata massima, in caso di sospensione del lavoro, è di 13 settimane; è di 52 settimane quando deriva da una riduzione dell'orario di lavoro.

 

SOSPENSIONE E DECADENZA:

Se il lavoratore in Cassa integrazione svolge contemporaneamente attività retribuita senza averlo prima comunicato alla propria Sede Inps, decade dal diritto alla prestazione.

In caso di comunicazione preventiva la prestazione è sospesa per la durata dell'attività lavorativa.

 

IL RICORSO:

Nel caso in cui la domanda sia respinta l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Prestazioni Temporanee della Direzione Generale dell'Inps, entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.

Il ricorso, indirizzato al Comitato Prestazioni Temporanee, può essere:

presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;

inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;

presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.



  • TRATTAMENTO ECONOMICO

L'importo CIG è pari all'80% della retribuzione globale lorda che il lavoratore avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate. Deve essere detratta l'aliquota percentuale prevista per gli apprendisti e le imposte.

  • CONTRIBUZIONE

I periodi di fruizione di integrazione salariale, in quanto equiparati a quelli di effettivo lavoro, danno luogo all'accredito di contribuzione figurativa utile sia per il diritto sia per il calcolo della pensione.

13°, 14°, premi feriali

Il massimale retributivo mensile è comprensivo degli istituti retributivi differiti.

  • FERIE, EX-FESTIVITA', PERMESSI RETRIBUITI PER RIDUZIONE DI ORARIO:

Durante i periodi di GIGS a zero ore non matura nessuno di questi istituti

  • FESTIVITA':

Qualora durante il periodo di GIGS cadano delle festività, ai lavoratori compete il seguente trattamento:

OPERAI:

-ai lavoratori sospesi da meno di 2 settimane compete il pagamento di tutte le festività civili e religiose comprese quelle di sabato e domenica a cura del datore di lavoro;

-ai lavoratori sospesi da almeno 2 settimane le festività infrasettimanali sono retribuite a carico di CIGS, mentre le festività di sabato e domenica non sono retribuite;

-tuttavia le festività del 25 aprile e del 1° maggio devono essere sempre retribuite a cura del datore di lavoro qualunque sia il periodo di sospensione dal lavoro.

Le festività sono comprese nell'integrazione salariale.

  • SCATTI D'ANZIANITA'

Durante la sospensione per CIGS continuano a maturare normalmente gli scatti di anzianità.

  • ANF:

I lavoratori che ne posseggano i requisiti continuano a percepire regolarmente l'assegno per il nucleo familiare.

  • MALATTIA E INFORTUNIO:

L'infortunio ha sempre prevalenza sulla cigs e quindi non potrà essere sospeso in cigs un lavoratore posto in infortunio. Il lavoratore dovrà ritenersi sempre in malattia nel caso che questa abbia avuto inizio prima della sospensione della cigs. Nel caso la malattia intervenga durante la sospensione cigs, quest'ultima prevale sulla malattia.

  • TFR:

Durante i periodi di cigs matura per intero nel seguente modo:

dopo la sospensione se vi è ripresa lavorativa, i ratei sono a carico del datore di lavoro.

i ratei di tfr maturati in cigs sono a carico dell'INPS qualora la cigs sia stata usufruita prima della risoluzione del rapporto di lavoro.

  • MATERNITA' E CONGEDO FAMILIARE:

la legge fa divieto di porre in cigs le lavoratrici all'inizio della gravidanza fino al compimento dell'anno di età del bambino. I lavoratori in cigs, in caso di matrimonio, hanno diritto al congedo matrimoniale. 


CENTRI PER L'IMPIEGO

  • CIGS IN DEROGA E CPI

Nel caso in cui i lavoratore è posto in CIGS in deroga dovrà OBBLIGATORIAMENTE   frequentare uno dei corsi messi a catalogo dal sistema SPAL  (SISTEMA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO) della Regione Lazio e presentarsi presso il CPI (CENTRO PER L'IMPIEGO ex uffici di collocamento) della propria residenza per sottoscrivere un PATTO DI SERVIZIO. 

N.B.: suggeriamo al lavoratore di visionare con attenzione il SISTEMA SPAL e di scegliere uno dei corsi attivi che sia affine al proprio livello di scolarità e ai propri interessi.

  • QUANDO IL LAVORATORE DOVRA' PRESENTARSI AL CPI?

Dall'autorizzazione della CIGS entro i 5 gg successivi, ed in ogni caso SOLO dopo che l'azienda ha ultimato gli adempimenti verso gli enti,  affinchè risulti quale beneficiario del corso.

  • SI RACCOMANDANO AL LAVORATORE LE SEGUENTI AZIONI DA FARE QUANDO SI RECA PRESSO I CPI:

1) aver preso visione dei corsi sulla piattaforma SPAL e individuare il corso di interesse ed il relativo CODICE CORSO

2) Se si opta per un corso con un valore ecomico inferiore rispetto al fabbisogno individuale proiettato in base alle disposizioni regionali, dare la disponibilità a seguire un secondo corso nell'arco dell'anno.

Si precisa che il valore del corso da scegliere è in linea generale pari al 40% dell'importo erogato l'anno.

  • QUALI DOCUMENTI DEVE PORTARE CON SE I DOCUMENTI

Verbale di ESAME CONGIUNTO SOTTOSCRITTO IN REGIONE disponibile o in azienda o presso la scrivente sigla sindacale.

Attestazione dell'azienda circa la percentuale  di astensione prevista, del proprio debito orario contrattualmente previsto,  per singolo lavoratore.

DICHIRAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITA' (DID) a seguire un corso di formazione

NON SEMPRE TUTTI QUESTI DOCUMENTI VENGONO RICHIESTI, TUTTAVIA SUGGERIAMO DI PORARLI IN OGNI CASO CON SE' AL FINE DI FINALIZZARE LA SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI SERVIZIO IN UN'UNICA SESSIONE.

  • COSA SONO I CENTRI PER L'IMPIEGO?

I centri per l’impiego sono punti di riferimento sul territorio per lavoratori e aziende, diretti a contrastare il problema della disoccupazione, facilitando l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Si occupano quindi della prima accoglienza e dell’orientamento del lavoratore, al quale forniscono tutte le informazioni relative al mondo del lavoro, alla normativa e alle opportunità di impiego, ai percorsi formativi finalizzati all’inserimento o al reinserimento lavorativo. 

In Italia, la rete dei centri per l’impiego è un sistema formato da circa 550 strutture, diffuse su tutto il territorio, che dipendono dalle Province (con il decreto legislativo 469/97 sono state conferite alle Regioni e agli enti locali le funzioni e i compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato), cui si aggiungono i circa 120 sportelli locali della Regione Sicilia. Quest’ultima, infatti, è dotata, anche in materia di politiche del lavoro e dei relativi uffici, di un’organizzazione autonoma.

I centri per l’impiego (cpi) non sono distribuiti in maniera omogenea sul territorio nazionale: il 42% dei cpi è al Sud e anche l’offerta di servizi appare inversamente proporzionale. Recentemente (marzo 2010) Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Upi (Unione Province d’Italia) hanno concordato di potenziare, valorizzare e rendere più efficienti i 550 centri per l'impiego gestiti dalle Province. E’ stato anche avviato un tavolo tecnico per definire le linee guida con le indicazioni sui servizi di assistenza e sugli standard di informatizzazione necessari per mettere in rete la banca dati dei centri. 

  •  SERVIZI OFFERTI DAI CPI:

• il colloquio individuale;

• la redazione del bilancio di competenze;

• l’assistenza alla redazione del curriculum vitae

• il supporto ai tirocinanti per inserimento lavorativo; 

• l’erogazione di voucher formativi;

• l’attivazione di pacchetti formativi on demand;

• la definizione percorso di inserimento lavorativo.

Alcuni di questi servizi sono ormai uniformemente consolidati (il colloquio individuale - attivato nel 93,9% dei cpi; l’assistenza alla redazione del cv - attivato nel 90,7% dei cpi). Altri servizi, invece, come il supporto ai tirocinanti per l’inserimento lavorativo e la definizione del percorso di inserimento lavorativo, sono attivati in maniera non uniforme sul territorio. I servizi di redazione del bilancio di competenze, l’erogazione di voucher formativi, l’attivazione di pacchetti formativi on demand sono generalmente poco attivati in tutto il territorio nazionale. Osservando da vicino la “vocazione” territoriale si constata che le regioni del Nord-Est utilizzano maggiormente i servizi di attivazione di pacchetti formativi on demand (34,8% sul totale delle aree geografiche) e la definizione del percorso di inserimento lavorativo (25,8%). Di contro, la redazione del bilancio di competenze è poco attuata nel Nord-Est (6,8%) e maggiormente nelle regioni del Centro (26,5%) e del Sud (26,9%). Al Sud, inoltre, rispetto alle altre aree geografiche, si utilizza maggiormente il servizio di supporto ai tirocinanti per l’inserimento lavorativo, mentre nelle regioni del Nord-Ovest il servizio maggiormente offerto consiste nell’erogazione di voucher

formativi.