Coord. DOnne Confenal

"attenzione al genere in confenal"

Nella nostra Confederazione la presenza femminile è molto alta, soprattutto in posizioni di vertice. L'attenzione al genere, e quindi ad una migliore e più equilibrata distribuzione di incarichi e ruoli anche a livello apicale, è garantita ed incardinata dallo stesso statuto della Confenal. Questo profilo normativo ed operativo ci ha permesso di contraddistinguerci nell'impegno profuso in ambiti quali la denuncia di molestie sessuali, stalking e mobbing proprio sui luoghi di lavoro.

I recenti fatti di cronaca, ma anche i risultati raggiunti, ben documentano e testimoniano l'alto e qualificato impegno della nostra confederazione in queste materie ed ambiti di competenza.

L'interlocuzione con tutte le parti sociali è costante: i lavoratori e le lavoratrici da una parte, ma anche gli uffici delle Consigliere di Parità e le strutture del Ministero delle Pari Opportunità.


Donne e pensioni

Le lavoratrici del settore pubblico e privato hanno la possibilità di andare in pensione a 57 anni e 3 mesi (58 e 3 mesi se autonome) con 35 anni di contributi a condizione di accettare una pensione calcolata con il metodo contributivo

 

Regime Sperimentale Donna (Opzione Donna)

 

La riforma Fornero del 2011 ha confermato fino al 31 Dicembre 2015 la possibilità per le donne di andare in pensione prima, a patto di scegliere per un assegno interamente calcolato con il metodo contributivo.

 

Si tratta di una possibilità introdotta dalla Legge Maroni (articolo 1, comma 9 della legge 243/04) riscoperta in massa dopo l'introduzione della Riforma Fornero perchè consente di anticipare l'uscita di diversi anni rispetto alle regole ordinarie che, com'è noto, chiedono in alternativa o il perfezionamento di almeno 41 anni e 10 mesi di contributi indipendentemente dall'età anagrafica (pensione anticipata) o il raggiungimento di un'età anagrafica pari a 66 anni e 7 mesi (per le donne del pubblico impiego; 65 anni e 7 mesi le donne dipendenti del settore privato; 66 anni e 1 mese le autonome) unitamente a 20 anni di contributi (pensione di vecchiaia).

Con l'opzione donna si può uscire invece con un anticipo di diversi anni rispetto ai requisiti sopra indicati a patto però di accettare un assegno interamente calcolato con il sistema contributivo.

 

Indice:

  • Destinatari

La possibilità di optare per il regime sperimentale è riconosciuta alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, ed ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi (dipendenti del settore privato; pubblico impiego e lavoratrici autonome) in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995. La facoltà di opzione non è invece esercitabile dalle lavoratrici iscritte alla gestione separata o che, comunque, intendano utilizzare la contribuzione presente in tale gestione per perfezionare il requisito contributivo.

  • I Requisiti anagrafici e Contributivi

Per l'esercizio dell'opzione è necessario possedere 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi le autonome) unitamente a 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015 (articolo 1, comma 281 della legge 208/2015). Si ricorda che con l'approvazione della legge di stabilita' 2016 è venuta sostanzialmente meno la restrizione prevista dall'Inps con le Circolari 35 e 37 del 14 marzo 2012 che avevano interpretato la data del 31 dicembre 2015 come termine entro il quale si dovesse maturare la decorrenza della prestazione. L'Inps ha confermato questa interpretazione con la recente Circolare 45/2016

Per questa tipologia di prestazione resta, infatti, in vigore la cd. finestra mobile secondo la quale l'assegno viene erogato dopo 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per le dipendenti e 18 mesi per le autonome (cfr: Circolare Inps 53/2011). 

La tabella sottostante riepiloga, quindi, le date che consentono il rispetto dei requisiti anagrafici e contributivi utili per esercitare l'opzione donna dopo la novella contenuta nella legge di stabilita' 2016. 

  • Gli effetti della decurtazione 

Per effetto del passaggio al sistema di calcolo totalmente contributivo le lavoratrici che optano per il regime in questione subiscono mediamente una decurtazione sull'assegno che oscilla intorno 25-35% rispetto all'ultimo stipendio percepito. Il taglio è tuttavia molto variabile a seconda dell'età della lavoratrice e dalle caratteristiche di carriera, retribuzione ed anzianità contributiva maturata alla data di accesso al regime.

La seguente tabella evidenzia, in via indicativa, l'impatto sull'assegno dell'opzione donna esercitata da quattro tipi di lavoratrici.

L'entità della riduzione dipende ovviamente dalle caratteristiche personali delle lavoratrici, in primo luogo, la loro evoluzione retributiva. In linea generale, più la lavoratrice vanta una carriera anticipata - con livelli retributivi molto elevati percepiti fin dai primi anni di iscrizione all'INPS - più la riduzione sarà minore; viceversa maggiore è l'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 - e quindi la prestazione teorica maturata avrebbe previsto una quota rilevante calcolata attraverso il sistema retributivo - piu' elevata sarà la riduzione dell'assegno pensionistico. Per chi volesse saperne di più circa le regole di calcolo dell'assegno si rimanda a questo approfondimento.

Limiti per la fruizione del regime sperimentale donna

Per la valutazione della contribuzione utile per il perfezionamento dei 35 anni sono utili, nel limite di 52 settimane annue, i contributi a qualsiasi titolo accreditati (obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi). Per le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria (cioè le lavoratrici dipendenti del settore privato) non concorrono però i contributi accreditati per malattia e disoccupazione.

Sono escluse dalla possibilità di fruire del regime in parola le lavoratrici che abbiano perfezionato il diritto al trattamento pensionistico (vecchiaia o anzianità) in base ai requisiti previsti per la generalità dei lavoratori vigenti al 31/12/2011 o i nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia o pensione anticipata introdotti dalla Riforma Fornero del 2011. Analogamente non possono beneficiare della sperimentazione, le lavoratrici  destinatarie delle disposizioni in materia di “salvaguardia” introdotte dal legislatore dopo il 2011 in favore dei cd. esodati (messaggio inps 219/2013).

La disciplina sperimentale prevede che l'applicazione del sistema contributivo sia limitata alle sole regole di calcolo. Pertanto a tale pensione si applicano le disposizioni sul trattamento minimo e non è richiesto il requisito dell'importo minimo previsto per coloro che accedono al trattamento pensionistico in base alla disciplina del sistema contributivo.

336 x 280

A tali lavoratrici non si applica, inoltre, il beneficio previsto dall'articolo 1, comma 40 della legge 335/1995 che consente l'accredito figurativo di alcuni periodi legati all'educazione e assistenza ai figli fino al sesto anno di età.

 

La nota Inps 145949/2015 - pubblicata in risposta ad un quesito posto dai patronati - ha ammesso al pensionamento anticipato anche coloro che, avendo maturato i requisiti sopra esposti in tempo utile per l'accesso al regime, presentino domanda successivamente alla scadenza del regime opzionale (il cd. principio della cristallizzazione del diritto a pensione). Ciò significa, pertanto, che una lavoratrice che ha raggiunto i requisiti sopra descritti entro il 2015 mantiene la possibilità di accedere all'opzione donna anche successivamente al 31 dicembre 2015, ad esempio nel corso del 2016 o del 2017. A tal proposito di rammenta che, secondo il messaggio inps 9231/2014, è possibile esercitare l’opzione anche successivamente al mese in cui maturano i requisiti anagrafici e contributivi (ad esempio al momento della presentazione della domanda di pensione).

  • La Proroga del Regime Sperimentale

L'articolo 1, comma 281 della legge 208/2015 ha aperto anche alla possibilità di proseguire la sperimentazione oltre il 2015 se residuano fondi dalle risorse stanziate dal Governo nella medesima legge di stabilita' per tale scopo. In particolare si prevede un monitoraggio delle spese sulla base del quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, deve trasmettere alle Camere una relazione sull'attuazione della sperimentazione, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti.

"Qualora dall'attività di monitoraggio risulti un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'impiego delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione". Entro la fine di quest'anno, pertanto, sarà resa nota la possibilità di una proroga dell'opzione oltre la data del 31 dicembre 2015. 

 



STalking


Esiste poi un vero e proprio profilo dello stalker che nel 75% dei casi è uomo e solamente nel 25% è donna. Lo stalker è un individuo che non è in grado di elaborare ed accettare l'abbandono: nel momento in cui sente di perdere una persona importante, attiva automaticamente una serie di comportamenti orientati a mantenere un contatto 'controllante' con la vittima e farla desistere dal proposito d'allontanamento. Nella maggior parte dei casi soffre di rigidità relazionale (75%), ha spesso un disturbo della personalità (20%) e in misura minore soffre di una psicopatologia grave (5%). Secondo l'«Osservatorio nazionale stalking», poiché uno stalker su tre dopo la denuncia continua a perseguitare la vittima (spesso con maggiore intensità) le denunce sono in calo del 25%.

  • CHE COS’È LO STALKING?

Con la parola anglosassone stalking (letteralmente, 'fare la posta') si è soliti qualificare comportamenti reiterati di tipo persecutorio, realizzati dal soggetto persecutore nei confronti della sua vittima: si tratta di un insieme di condotte vessatorie, sotto forma di minaccia, molestia, atti lesivi continuati e tali da indurre nella persona che le subisce un disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore.

In genere si parla anche di 'sindrome del molestatore assillante', sottolineandone quale aspetto caratterizzante la relazione 'forzata' e “controllante” che si stabilisce tra persecutore e vittima; relazione, quest'ultima, che finisce per condizionare il normale svolgimento della vita quotidiana della vittima, ingenerando nella stessa un continuo stato di ansia e paura.

 

  • QUALI SONO I COMPORTAMENTI CHE COSTITUISCONO CONDOTTE ASSIMILABILI AL REATO DI STALKING?

Lo stalking non è un fenomeno omogeneo sicché non è possibile ricostruire un perfetto modello di condotta tipica, né tantomeno, un profilo tendenziale del c.d. stalker.

Nella maggior parte dei casi (circa il 70% - 80%) i comportamenti assillanti provengono da uomini, di solito partner o ex partner della vittima, ma il persecutore potrebbe essere anche un collaboratore, un amico, un conoscente, un vicino di casa: non sempre, peraltro, il molestatore assillante tende ad identificarsi in un soggetto con precedenti penali, affetto da disturbi mentali o, ancora, dedito all'abuso di sostanze stupefacenti o alcoliche, come solitamente si pensa.

Quanto alla gamma delle condotte che possono ritenersi molestia assillante o atto persecutorio è piuttosto varia. Al di là delle modalità specifiche che contraddistinguono i singoli episodi di persecuzione, in genere, il reato si realizza attraverso la combinazione di più azioni moleste: potrebbe, infatti, realizzarsi tramite il sorvegliare, l'inseguire, l'aspettare, il raccogliere informazioni sulla vittima, il seguire i suoi movimenti, ed ancora, attraverso le intrusioni, gli appostamenti sotto casa o sul luogo di lavoro, i pedinamenti e i tentativi di comunicazione e di contatto di vario tipo. Costituisce stalking anche la diffusione di dichiarazioni diffamatorie ed oltraggiose a carico della vittima, ed, ancora, la minaccia di violenza, non solo nei suoi confronti, ma anche rispetto ai suoi familiari, ad altre persone vicine o contro animali che le siano cari.

Ovviamente, si tratta soltanto di un'elencazione di condotte, individuate tra le più frequentemente denunciate e, in quanto tale, meramente esemplificativa.

In genere, quel che contraddistingue le molestie assillanti è un'ossessione dinamica, in continua crescita, alimentata dalla continua esigenza dello stalker di soddisfare le proprie emozioni, i propri impulsi e desideri con stimoli crescenti, sempre nuovi, volti al proprio appagamento: ecco che in un arco temporale variabile comportamenti che in genere sarebbero assolutamente innocui potrebbero trasformarsi sino a degenerare, manifestandosi in concreto particolarmente aggressivi e violenti.

Qualunque sia la sua modalità di esternazione, è essenziale che il contegno dell'agente cagioni nella vittima “un grave disagio psichico” ovvero determini “un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina” o, comunque, pregiudichi “in maniera rilevante il suo modo di vivere”: in altri termini cioè, affinché la condotta persecutoria sia penalmente rilevante, è necessario che gli atti reiterati dello stalker abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima.

Si tenga presente che la condotta però può ritenersi penalmente rilevante a condizione che essa sia reiterata nel tempo: come dire che non rilevano gli atti persecutori perpetuati in sé, quanto piuttosto la loro abitualità e continuità.

  • COME VIENE PUNITO QUESTO REATO?

L'art. 612 bis c.p., al primo comma, punisce la condotta di chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita con la reclusione da sei mesi a quattro anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Ai sensi del secondo comma, inoltre, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

Il comma successivo prevede un aumento della pena fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

In genere la procedibilità è a querela della persona offesa, con termine per la sua proposizione di sei mesi (anziché di tre mesi, come per quasi tutti gli altri reati).

Può, tuttavia, procedersi d’ufficio, quando il fatto viene commesso nei confronti di un minore di età oppure di una persona con disabilità (l. 104/1992) nonché quando il fatto viene connesso con altro delitto per cui debba procedersi d’ufficio.

Il reato è altresì procedibile d’ufficio quando il soggetto sia stato ammonito ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 8 del d.l. n. 11/2009, convertito in lleggen. 38/2009. Secondo questa recente normativa, infatti, fino a quando non viene proposta querela per il reato di stalking, la persona offesa ha facoltà di esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza, avanzando richiesta al questore di “ammonimento” nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta avanzata viene quindi trasmessa, senza ritardo, al questore, il quale assunte ove necessario le informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, nel caso in cui ritenga l’istanza fondata, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento. Dopo tale ammonimento, una eventuale ulteriore condotta persecutoria renderà il reato, come testé evidenziato, procedibile d'ufficio.

 



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