Ammortizzatori sociali: cig - CONFENAL

CIG e CIGO...in pillole

Trattamento economico:
L'importo CIG è pari all'80% della retribuzione globale lorda che il lavoratore avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate. Deve essere detratta l'aliquota percentuale prevista per gli apprendisti e le imposte.
Contribuzione:
I periodi di fruizione di integrazione salariale, in quanto equiparati a quelli di effettivo lavoro, danno luogo all'accredito di contribuzione figurativa utile sia per il diritto sia per il calcolo della pensione. 
13°, 14°, premi feriali
Il massimale retributivo mensile è comprensivo degli istituti retributivi differiti. 
Ferie, ex-festività, permessi retribuiti per riduzione di orario:
Durante i periodi di GIGS a zero ore non matura nessuno di questi istituti 
Festività:
Qualora durante il periodo di GIGS cadano delle festività, ai lavoratori compete il seguente trattamento: 
OPERAI: 
-ai lavoratori sospesi da meno di 2 settimane compete il pagamento di tutte le festività civili e religiose comprese quelle di sabato e domenica a cura del datore di lavoro; 
-ai lavoratori sospesi da almeno 2 settimane le festività infrasettimanali sono retribuite a carico di CIGS, mentre le festività di sabato e domenica non sono retribuite; 
-tuttavia le festività del 25 aprile e del 1° maggio devono essere sempre retribuite a cura del datore di lavoro qualunque sia il periodo di sospensione dal lavoro. 
Le festività sono comprese nell'integrazione salariale. 
Scatti di Anzianietà:
Durante la sospensione per CIGS continuano a maturare normalmente gli scatti di anzianità. 
ANF:
I lavoratori che ne posseggano i requisiti continuano a percepire regolarmente l'assegno per il nucleo familiare. 
Malattia e Infortunio:
L'infortunio ha sempre prevalenza sulla cigs e quindi non potrà essere sospeso in cigs un lavoratore posto in infortunio. Il lavoratore dovrà ritenersi sempre in malattia nel caso che questa abbia avuto inizio prima della sospensione della cigs. Nel caso la malattia intervenga durante la sospensione cigs, quest'ultima prevale sulla malattia.
TFR
Durante i periodi di cigs matura per intero nel seguente modo: 
dopo la sospensione se vi è ripresa lavorativa, i ratei sono a carico del datore di lavoro. 
i ratei di tfr maturati in cigs sono a carico dell'INPS qualora la cigs sia stata usufruita prima della risoluzione del rapporto di lavoro.
Maternità e congedo matrimoniale:
la legge fa divieto di porre in cigs le lavoratrici all'inizio della gravidanza fino al compimento dell'anno di età del bambino. I lavoratori in cigs, in caso di matrimonio, hanno diritto al congedo matrimoniale. 

CIGS in deroga e CPI

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ANCHE SOTTO I 15 DIPENDENTI
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CIGS

La cassa integrazione guadagni straordinaria è un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione.

A CHI SPETTA

Spetta agli operai, impiegati e quadri, in caso di ristrutturazione, di riorganizzazione, di conversione, di crisi aziendale e nei casi di procedure concorsuali, delle:
 

  • imprese industriali anche edili, imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dei servizi di pulizia. Esse devono avere occupato più di 15 dipendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda;
  • imprese commerciali, di spedizione e trasporto e agenzie di viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione e lavoro;
  • imprese di vigilanza.

Non si può chiedere l'intervento straordinario per le unità produttive per le quali è stato richiesto, per lo stesso periodo, l'intervento ordinario.

La rotazione

La scelta dei lavoratori da porre in Cassa integrazione deve essere effettuata in base al criterio della rotazione tra coloro che svolgono le stesse mansioni.
Se l'azienda non ritiene di poter applicare la rotazione, deve indicarne i motivi nella domanda di ammissione al trattamento speciale di Cassa integrazione.

LA DOMANDA

Deve essere presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.
La domanda deve contenere il programma di risanamento che l'impresa intende attuare, il progetto di ristrutturazione o riconversione aziendale, il conto economico e la situazione patrimoniale dell'ultimo triennio.

L'IMPORTO

L'importo corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non svolte.
L'importo del trattamento straordinario non può però superare un limite massimo mensile (per il 2009 tale importo è di € 886,31; il limite è elevato a € 1.065,26 in caso di retribuzione mensile superiore a € 1.917,48).
Tali importi sono ridotti di un'aliquota pari al 5,84%.
I periodi di Cassa integrazione guadagni sono utili per il diritto e per la misura della pensione.

PER QUANTO TEMPO

La Cassa integrazione straordinaria dura al massimo 12 mesi per le crisi aziendali, 24 mesi per la riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale, 18 mesi per i casi di procedure esecutive concorsuali. Gli interventi ordinari e straordinari non possono nel complesso superare 36 mesi in un quinquennio. Sono peraltro intervenute varie disposizioni di legge, anche a carattere transitorio, che hanno modificato i limiti temporali suddetti.

Sospensione e decadenza

Se il lavoratore in CIGS svolge contemporaneamente attività retribuita senza averne prima dato notizia alla propria sede dell'Inps, decade dal diritto alla prestazione.
In caso di comunicazione preventiva, la prestazione viene sospesa per il periodo di lavoro.
 

CIGO

La cassa integrazione guadagni ordinaria è un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione.

A CHI SPETTA

La cassa integrazione guadagni ordinaria spetta agli operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere e delle imprese industriali e artigiane del settore edile e lapideo, esclusi gli apprendisti, in caso di sospensione o contrazione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute a:

  • eventi temporanei e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
  • situazioni temporanee di mercato.

LA DOMANDA:

Le imprese devono presentare la domanda alle Sedi dell'Inps, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

L'IMPORTO

Corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.
L'importo del trattamento ordinario non può però superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno (per il 2009 è di € 886,31 ed è elevato a € 1.065,26 in caso di retribuzione mensile superiore a € 1.917,48).
Nel settore edile e lapideo, quando la CIG è stata determinata da eventi metereologici, il limite è incrementato del 20% (per il 2009 è di 1.063,57 ed è elevato a € 1.278,31 in caso di retribuzione mensile superiore a € 1.917,31).
I periodi di Cassa integrazione guadagni sono utili per il diritto e per la misura della pensione .

PER QUANTO TEMPO

La cassa integrazione può essere concessa per un massimo di 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi. In determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.
Per le imprese edili e per quelle del settore lapideo la durata massima, in caso di sospensione del lavoro, è di 13 settimane; è di 52 settimane quando deriva da una riduzione dell'orario di lavoro.

Sospensione e decadenza
Se il lavoratore in Cassa integrazione svolge contemporaneamente attività retribuita senza averlo prima comunicato alla propria Sede Inps, decade dal diritto alla prestazione.
In caso di comunicazione preventiva la prestazione è sospesa per la durata dell'attività lavorativa.

IL RICORSO

Nel caso in cui la domanda sia respinta l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Prestazioni Temporanee della Direzione Generale dell'Inps, entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Prestazioni Temporanee, può essere:

  • presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
  • inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.